Quali sono sensibilizzanti? |
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Un sensibilizzatore respiratorio è una sostanza con il potenziale di agire, attraverso qualsiasi meccanismo, per creare una situazione di ipersensibilità delle vie aeree.
Un sensibilizzatore cutaneo è “una sostanza che indurrà una risposta allergica a seguito del contatto con la pelle”.
La sensibilizzazione implica due fasi: la prima esposizione genera un processo di sensibilizzazione come risposta al contatto con allergeni. La seconda fase innesca la risposta allergica quando l’individuo precedentemente sensibilizzato viene nuovamente esposto all’allergene.
La risposta umana iniziale a un composto sensibilizzante potrebbe essere bassa o nulla. Tuttavia, una volta che l’individuo è stato sensibilizzato, le esposizioni successive possono causare risposte intense anche a concentrazioni molto basse.
La sensibilizzazione si verifica nella maggior parte dei casi come parte di un meccanismo immunologico. Le reazioni allergiche possono essere estremamente gravi. Le reazioni più comuni includono rinite, asma, alveolite, bronchite, eczema da contatto, eruzione cutanea da contatto e blefarocongiuntivite.
I lavoratori che sperimentano la sensibilizzazione ad una particolare sostanza possono anche aver incrociato la reattività ad altre sostanze con struttura chimica simile. Sostanze chimiche che non sono sensibilizzanti, ma sono irritanti possono allo stesso modo causare o aggravare reazioni allergiche in individui sensibilizzati.
La riduzione dell’esposizione a sensibilizzanti e sostanze con strutture chimiche simili può ridurre il tasso di reazioni allergiche nelle persone sensibilizzate. Tuttavia, per alcuni pazienti sensibilizzati l’unico modo per prevenire le risposte immunitarie a sensibilizzanti e agenti simili è quello di evitare completamente l’esposizione al posto di lavoro e alla vita quotidiana.
Cosa fare? |
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I sensibilizzanti possono causare gravi danni agli organi o importanti cambiamenti funzionali permanenti nei sistemi di organi (ad esempio i polmoni) e cambiamenti consistenti nella biochimica clinica, nell’ematologia o nell’analisi delle urine. Va tenuto presente che le sostanze sensibilizzanti non hanno un livello soglia di esposizione, hanno proprietà di danno irreversibili e il loro uso implica gravi conseguenze per la società.
Dati i gravi effetti dell’esposizione a questi agenti sono classificati come sostanze chimiche altamente pericolose e i rischi derivanti dall’esposizione devono essere evitati. La loro eliminazione o sostituzione sono le azioni prioritarie e solo in quei casi in cui tali azioni non sono tecnicamente possibile, l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotto attraverso altre misure di protezione individuale e collettiva) seguendo i principi dell’azione preventiva, in base alla Direttiva 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
A causa del loro elevato impatto sulla salute sul lavoro e dell’uso frequente nell’industria, riteniamo che queste sostanze sollevino effettivamente un alto livello di preoccupazione.
Classificazione |
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- il Regolamento 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (in vigore dal 20 gennaio 2009).
categoria di Pericolo per i sensibilizzanti cutanei: Categoria 1 |
Sostanze devono essere classificate come sensibilizzanti cutanei (Categoria 1), secondo i seguenti criteri:
- a) se vi è evidenza nell’uomo che la sostanza può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle in un numero considerevole di persone, o
- b) se vi sono risultati positivi da un appropriato test sugli animali.
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Attenzione |
H317: può provocare una reazione allergica della pelle |
categoria di Pericolo per le vie respiratorie sensibilizzanti: Categoria 1 |
Sostanze devono essere classificate come sensibilizzanti respiratori (Categoria 1), secondo i seguenti criteri:
- a) se non vi è prova in esseri umani che la sostanza può provocare respiratorie specifiche di ipersensibilità e/o
- (b) se ci sono risultati positivi da un appropriato test su animali.
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Pericolo |
H334: Può causare sintomi di allergia o asma o difficoltà respiratorie se inalato.
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- Ex direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.(in vigore fino al 1 ° dicembre 2010, con l’esenzione delle sostanze già sul mercato prima della citata data, per queste sostanze, non vi sarà alcun obbligo di ri-label o rigenerare fino al 1 ° dicembre 2012)
Sensibilizzazione per contatto con la pelle |
Sostanze e i preparati sono classificati come sensibilizzanti in conformità con i criteri indicati di seguito:
- Se l’esperienza pratica dimostra che la sostanza o il preparato è in grado di indurre una sensibilizzazione per contatto con la pelle in un numero considerevole di persone, o
- se vi sono risultati positivi da un test appropriato su animali.
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Xi: Irritante |
R 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
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Sensibilizzazione per inalazione |
Sostanze e i preparati sono classificati come sensibilizzanti in conformità con i criteri indicati di seguito:
- se vi è la prova che la sostanza o il preparato può indurre respiratorie specifiche di ipersensibilità;
- dove ci sono i risultati positivi di test sugli animali; o
- se la sostanza è un isocianato, a meno che non vi sia evidenza che l’isocianato specifico non provoca ipersensibilità respiratoria
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Xn: Nocivo |
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione |
la normativa vigente e le politiche |
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- la Direttiva 89/391/CEE del consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
- il Regolamento 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Direttiva 67/548 / CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.
- Direttiva 98/24 / CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Le fonti consultate per la preparazione di questo elenco sono: